Preambolo
Gli
Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della
presente Convenzione,
considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di
realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per
salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che
sono il loro patrimonio comune, e che alla fine é
perseguito in particolare attraverso la conclusione di
accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile
fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni
sociali, l'attività economica e l'ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni
di interesse generale, sui piano culturale, ecologico,
ambientale e sociale e costituisce una risorsa
favorevole all'attività economica e che, e
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato,
può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre
all'elaborazione delle culture locali e rappresenti una
componente fondamentale del patrimonio culturale e
naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e
alla soddisfazione degli esseri umani e al
consolidamento dell'identità europea;
Riconoscendo che il paesaggio é in ogni luogo un
elemento importante della qualità della vita delle
popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei
territori degradati, come un quelli di grande qualità,
nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della
vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di
produzione agricola, forestale, industriale e
pianificazione mineraria e delle prassi in materia di
pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti,
reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i
cambiamenti economici mondiali continuano, in molti
casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di
godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo
attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il passaggio rappresenta un elemento chiave
del benessere individuale e sociale, e che la sua
salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione
comportano diritti e responsabilità per ciascun
individuo;
Tenendo
presenti i testi giuridici esistenti a livello
internazionale nei settori della salvaguardia e della
gestione del patrimonio naturale e culturale, della
pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e
della cooperazione transfrontaliera e successivamente la
Convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19
settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre
1985), la Convenzione europea per la tutela del
patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16
gennaio 1992), la Convenzione - quadro europea sulla
cooperazione transfrontaliera delle collettività o
autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi
protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia
locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione
sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione
sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e
naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione
relativa all'accesso all'informazione, alla
partecipazione del pubblico al processo decisionale e
all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus,
25 giugno 1998);
Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi
europei costituiscano una risorsa comune per la cui
salvaguardia, gestione e pianificazione occorre
cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato
esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla
pianificazione di tutti i paesaggi europei,
Hanno
convenuto quante segue :
Capitolo I – DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini
della presente Convenzione :
·
a
"Paesaggio" designa una determinata parte di
territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o
umani e dalle loro interrelazioni;
·
b
"Politica del paesaggio" designa la formulazione,
da parte delle autorità pubbliche competenti, dei
principi generali, delle strategie e degli orientamenti
che consentano l'adesione di misure specifiche
finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il
paesaggio;
·
c
"Obiettivo
di qualità paesaggistica" designa la formulazione da
parte delle autorità pubbliche competenti, per un
determinato paesaggio, delle aspirazioni delle
popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche
paesaggistiche del loro contesto di vita;
·
d
"Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di
conservazione e di mantenimento degli aspetti
significativi o caratteristici di un paesaggio,
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante
dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo
d'intervento
·
e
"Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte,
in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire
il governo del paesaggio al fine di orientare e di
armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi
di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
·
f
"Pianificazione
dei paesaggi" indica le azioni fortemente
lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o
alla creazione di paesaggi.
Articolo 2 – Campo di applicazione
Fatte
salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente
Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti
e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e
preurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possano
essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della
vita quotidiana sia i paesaggi degradati.
Articolo 3 – Obiettivi
La
presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere
la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei
paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in
questo campo.
Capitolo II – PROVVEDIMENTI
NAZIONALI
Articolo 4 – Ripartizione delle competenze
Ogni
Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i
suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle
competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai
suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione
amministrativa, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea
dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni
della presente Convenzione, ogni Parte applica la
presente Convenzione in armonia con le proprie
politiche.
Articolo 5 – Provvedimenti generali
Ogni
Parte si impegna a:
·
a
riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto
componente essenziale del contesto di via delle
popolazioni, espressione della diversità del loro comune
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro
identità;
·
b
stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla
salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei
paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di
cui ail seguente articolo 6;
·
c
avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle
autorità locali e regionali e degli altri soggetti
coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle
politiche paesaggistiche menzionate al precedente
capoverso b;
·
d
integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione
del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere
culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico,
nonché nelle altre politiche che possono avere
un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Articolo 6 – Misure specifiche
A
Sensibilizzazione
Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione
della società civile, delle organizzazioni private e
delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro
ruolo e alla loro trasformazione.
B
Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere :
·
a
la formazione di specialisti nel settore della
conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
·
b
programmi pluridisciplinari di formazione sulla
politica, la salvaguardia, la gestione e la
pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti
del settore pubblico e privato e alle associazioni di
categoria interessate;
·
c
degli insegnamenti scolastici e universitari che
trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei
valori connessi con il paesaggio e delle questioni
riguardanti la sua salvaguardia, la sui gestione e la
sua pianificazione.
C
Identificazione e valutazione
1
Mobilitando i soggetti interessati conformemente
all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza
dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
·
a
I identificare i propri paesaggi, sull'insieme del
proprio territorio;
II
analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le
pressioni che li modificano;
III
seguirne le trasformazioni;
·
b
valutari i paesaggi identificati, tenendo conto dei
valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e
dalle popolazioni interessate;
2 I
lavori di identificazione e di valutazione verranno
guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie
organizzati tra le parti, su scala europea, in
applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.
D
Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni Parte si impegna a stabilite degli obiettivi di
qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati
e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente
all'articolo 5.c.
E
Applicazione
Per
attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si
impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti
alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione
dei paesaggi.
Capitolo III – COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali
Le
Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui
prendono in considerazione la dimensione paesaggistica
delle politiche e programmi internazionali e a
raccomandare, se dei caso, che vi vengano incluse le
considerazioni relative al paesaggio.
Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di
informazioni
Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare
l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli
articoli della presente Convenzione, e in particolare a
·
a
prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista
tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio
di esperienze e di attività di ricerca in materia di
paesaggio;
·
b
favorire gli scambi di specialisti del paesaggio,
segnatamente per la formazione e l'informazione;
·
c
scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate
nelle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri
Le
Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione
transfrontaliera a livello locale e regionale,
ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla
realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del
paesaggio.
Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della
Convenzione
1 I
competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi
dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa
sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa del controllo dell'applicazione della
Convenzione.
2
Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un
rapporto sui lavori e sul funzionamento della
Convenzione al Comitato dei Ministri.
3 I
Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri
i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio
del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio
d'Europa
1
Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può
essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro
consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica
di uno Stato Parte contraente della presente
Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei
provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o
alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che
dimontrino una efficacia durevole e possano in tal modo
servire da modello per gli altri Enti territoriali
europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir
assegnato alle organizzazioni non governative che
abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente
rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla
pianificazione del paesaggio.
2
Le candidature per l'assegnazione del Premio del
Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai
Comitati di esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti.
Possono essere candidati Enti locali e regionali
transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di
collettività locali o regionali, purché gestiscano in
comune il paesaggio in questione.
3
Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo
10, il Comitato dei Ministri definisce pubblica i
criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del
Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e
conferisce il premio.
4
L'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio
d'Europa stimola i soggetti che le ricevono a vigilare
affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati,
gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
Capitolo IV – CLAUSOLE FINALI
Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici
Le
disposizioni della presente Convenzione non precludono
l'applicazione di disposizioni più severe in materia di
salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi
contenute in altri strumenti nazionali od internazionali
vincolanti che sono o saranno in vigore.
Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore
1
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati
membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a
ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione saranno
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
2
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo
di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del
Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a
essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle
disposizioni del precedente paragrafo.
3
Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente
il proprio consenso ad essere vincolato dalla
Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione.
Articolo 14 – Adesione
1
Dal momento dell'entrata in vigore della presene
convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato
europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire
alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla
maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del
Consiglio d'Europea, e all'unanimità degli Stati Parti
contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei
Ministri.
2
Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in
caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere
di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello
strumento di adesione presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
Articolo 15 – Applicazione territoriale
1
Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della
firma o al momento del deposito del proprio strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o di adesione,
designare il territorio o i territori in cui si
applicherà la presente Convenzione.
2
Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo,
mediante dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi
altro territorio specificato nella dichiarazione. La
Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto
territorio il primo giorno del mese successivo allo
scadere i un periodo di tre mesi dalla data in cui la
dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
3
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi
precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda
qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione,
con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro
avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo
scadere di un periodo di tre mesi dalla data del
ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale.
Articolo 16 – Denuncia
1
Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la
presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2
Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno gel mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla
data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del
Segretario Generale.
Articolo 17 – Emendamenti
1
Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo
10 possono proporre emendamenti alla presente
Convenzione.
2
Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua
volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio
d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato
europeo non membro che sia stato invitato ad aderire ala
presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3
Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai
Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo
adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti
delle Parti verrà sotto posto al Comitato dei Ministri
per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del
Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista
al'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e
all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti
contraenti aventi il diritto di partecipare alle
riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà
trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4
Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle
parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla
data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio
d'Europa avranno informato il Segretario generale di
averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avrà
accettato successivamente, l'emendamento entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere
di un periodo di tre mesi dalla data a cui la detta
Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo
accettato.
Articolo 18 – Notifiche
Il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà
agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o
alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente
Convenzione :
·
a
ogni firma;
·
b
il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o di adesione;
·
c
ogni data di entrata in vigore della presente
Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
·
d
ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
·
e
ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
·
f
ogni proposta di emendamento, cosi come ogni emendamento
adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui
tale emendamento entrerà in vigore;
·
g
ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione
relativo alla presente Convenzione.
In
fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a
questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in
inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a
ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa,
nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea
invitati ad aderire alla presente Convenzione.
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